Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Ministero dell'Interno - Circolare  57/PAS/U/009298/ 10900(27)9 di data: 29/06/2016 .
Applicazione del Regolamento di esecuzione UE 2015/2403 sulla disattivazione di armi

OGGETTO: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/337 della Commissione, del 5 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.

Riferimento:

  1. f n. 557/PAS/U/005796/10900(27)9 del 6 aprile 2016
  2. f n. 557/PAS/U/009002/10900(27)9 del 27 maggio 2016

1 - Premessa
Come è noto, il Legislatore comunitario, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, ha definito le regole tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco, operazione attraverso la quale tali armi vengono rese definitivamente inutilizzabili, mediante un intervento capace di rendere tutte le relative parti essenziali definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione.
Con la circolare citata in riferimento sub a), questo Dipartimento ha fornito i primi orientamenti applicativi, finalizzati a rendere da subito possibile la corretta implementazione delle cerniate regole, nelle more dell’emanazione di imo specifico provvedimento destinato a disciplinare i vari adempimenti procedurali.
Il completamento del quadro normativo di diritto interno è avvenuto grazie al D.M. 8 aprile 2016, concernente le “Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A, B, C e D dell1allegato 1 alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”, sulla cui entrata in vigore si è richiamata l’attenzione con la circolare del 27 maggio 2016, specificata in riferimento sub b).
In sintesi, il provvedimento stabilisce che l’interessato comunichi, per iscritto, l’intendimento di avviare la procedura di disattivazione dell’arma in proprio possesso alla Questura, la quale provvede, entro 15 giorni, ad interpellare la competente Soprintendenza per i beni storici, artistici e demo-etno-antropologici, ai fini della verifica dell’eventuale natura di interesse culturale dell’arma, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Una volta conclusasi questa fase preliminare - secondo le modalità e la scansione temporale stabilita nell’art. 5 del Decreto Ministeriale cui si fa rinvio - l’interessato può dare corso all’operazione di disattivazione che sarà eseguita dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia ovvero dagli altri soggetti elencati all’art. 4 del medesimo Decreto Ministeriale, secondo le modalità procedurali stabilite dal successivo art. 6.
La corretta esecuzione dell’operazione è attestata da un’apposita certificazione che deve essere richiesta, in ogni caso, al predetto Banco Nazionale da parte dell’interessato, il quale deve comunicare la disattivazione all’Ufficio di pubblica sicurezza o al Comando dell’Arma dei Carabinieri, presso il quale è stata presentata la denuncia di detenzione (art. 6, comma 4, del ripetuto D.M. 8 aprile 2016).

2 - Le innovazioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

Le modalità di esecuzione della disattivazione hanno formato oggetto di un mirato intervento di aggiornamento da parte del Legislatore comunitario, attraverso la Direttiva (UE) 2017/853 (al momento in via di recepimento) che ha novellato la Direttiva 91/477/CEE del 18 giugno 1991.
Ai fini in discorso, è di interesse il “nuovo” art. 10-ter introdotto nella citata Direttiva 477 del 1991 che rinvia a successivi “atti di esecuzione” adottati dalla Unione Europea, l’aggiogamento delle regole tecniche di disattivazione.
La stessa norma, al paragrafo 3, si preoccupa di precisare che le previsioni introdotte dai predetti “atti di esecuzione” non si applicano alle armi da fuoco disattivate prima della data di entrata in vigore degli stessi atti, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato successivamente a tale data.

3 - La disciplina attuativa della Direttiva (UE) 853/2017. Regolamento di esecuzione UE/2018/337 del 5 marzo 2018.
In attuazione di tali previsioni, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione UE/2018/337 del 5 marzo 2018 che, con tecnica novellistica, ha emendato alcune parti del già citato Regolamento (UE) 2015/2403 del 15 dicembre 2015.
Appare, dunque, opportuno richiamare l’attenzione sulle novità introdotte, significando che i richiami normativi di seguito evocati vanno riferiti al testo del Regolamento del 2015, come risultante dalle modifiche apportate dalla novella del 2018.
Le modifiche apportate dalla normativa di nuovo conio - immediatamente applicabili nell’ordinamento interno a decorrere dal 28 giugno 2018 - prevedono, innanzitutto, che le nuove regole sulla disattivazione si applichino a tutte le categorie di armi indicate nell’Allegato I, Parte II, della direttiva 91/477/CEE (art. 1, paragrafo 1, del Regolamento 2015/2403).
Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2017/853, la Parte II del PAI legato I raggruppa le armi in tre categorie, A, B e C. In quest’ultima categoria sono state assorbite anche le armi di cui alla Categoria D (oggi abrogata), cui faceva riferimento l’originaria stesura della Direttiva n. 477 del 1991.
Inoltre, l’art. 5 del Regolamento 2015/2403 stabilisce che il marchio unico comune per la marcatura delle armi disattivate (il cui modello è indicato nell’all’Allegato II del medesimo Regolamento) deve essere apposto dall’organismo di verifica su tutti i “componenti essenziali” modificati per la disattivazione dell’arma da fuoco.
Infine si richiama l’attenzione sul fatto che l’intervento del 2018 ha riscritto i tre Allegati del Regolamento 2015/2403, concernenti rispettivamente:

  1. l’Allegato I, le “Specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco”;
  2. l’Allegato II, il “Modello per la marcatura delle armi da fuoco disattivate
  3. l’Allegato III, il “Modello dì certificato per le armi da fuoco disattivate”.

4 - Indirizzi applicativi
Alla luce di quanto sopra, appare necessario fornire alcuni indirizzi per la corretta applicazione degli elementi di novità apportati al Regolamento n. 2015/2403.
Come si è anticipato, le modifiche introdotte dall’intervento normativo del 2018 trovano immediata applicazione nell’ordinamento interno, venendo a sostituire integralmente le norme nazionali non conformi (art. 288, comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e Corte di Giust. 2 febbraio 1977, n. 50/76).
Ad ogni buon conto, giova precisare che tali modifiche non richiedono di apportare variazioni al testo del ricordato D.M. 8 aprile 2016.
Esse, infatti, non intervengono sulle procedure di disattivazione ma soltanto sulle regole e modalità tecniche di esecuzione dell’operazione, disciplinate dagli Allegati del Regolamento n. 2015/2403, che il D.M. 8 aprile 2016 richiama pedissequamente, attraverso un rinvio mobile.
Peraltro, anche il concetto di “componente essenziale”, cui fa riferimento il novellato art. 5 del Regolamento n. 2403/2015 è già mutuato dal Decreto Ministeriale con l’espressione “parti essenziali” (art. 2 del D.M. 8 aprile 2016).
Con questa premessa, ci si limita a richiamare l’attenzione sugli elementi di novità cui occorrerà dare attuazione a decorrere dal 28 giugno 2018.
In primo luogo si segnala che, all’art. 1 del D.M. 8 aprile 2016, il riferimento alle armi appartenenti “alle categorie A, B. C, e D dell’Allegato I alla Direttiva 91/477/CEE” deve intendersi oggi riferito alle armi da fuoco di tutte le categorie elencate nella parte II dell’Allegato I della direttiva 91/477/CEE (nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2017/853).
Analogamente, le norme e le altre previsioni contenute negli Allegati I, II e III del Regolamento n. 2015/2403 - pure richiamati dal D.M. 8 aprile 2016 - dovranno essere applicate nella versione modificata dal Regolamento (UE) 2018/337 della Commissione, del 5 marzo 2018.
Con riguardo a tali previsioni preme fornire un contributo al fine di individuare la corretta interpretazione dell’indicazione contenuta nella Tabella III dell’Allegato I che individua le operazioni tecniche da effettuare per la disattivazione dei seguenti tipi di arma da fuoco:

  1. Pistole (a colpo singolo, semiautomatiche);
  2. Rivoltelle (comprese rivoltelle ad avancarica del tamburo);
  3. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo (non a canna basculante);
  4. Armi da fuoco a canna basculante (ad esempio: a canna liscia, a canna rigata, combinate, a blocco cadente, ad otturatore rollante, armi da fuoco corte e lunghe);
  5. Armi da fuoco lunghe a ripetizione (a canna liscia o rigata);
  6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche (a canna liscia o rigata);
  7. Armi da fuoco automatiche: ad esempio fucili d’assalto, pistole mitragliatrici, pistole automatiche;
  8. Armi da fuoco ad avancarica, anche a canna basculante (eccetto rivoltelle ad avancarica del tamburo).

Il testo in italiano della Tabella III contiene un disallineamento formale rispetto a quelli in lingua francese e inglese.
Difatti, la versione nella nostra lingua prevede che per tutte le armi (ad eccezione delle rivoltelle) venga praticato sulla canna il taglio di “un’apertura longitudinale” per tutta la sua lunghezza (si vedano i punti 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 e 8.1 della Tabella III), salvo poi specificare la lunghezza del taglio medesimo.
L’apparente aporia trova risoluzione guardando alle versioni nelle altre due lingue veicolari, le quali prevedono semplicemente che il taglio dell’apertura avvenga lungo la canna e non per tutta la sua lunghezza.
Si ritiene, quindi, che il taglio in questione possa avere una lunghezza pari a quella specificata dalle pertinenti voci della Tabella III per ciascun tipo di arma da fuoco.
Si coglie ancora l’occasione per ricordare, conformemente al suindicato art. 10-ter della Direttiva 91/477/CEE, che le nuove disposizioni in materia non si applicano alle armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione del regolamento medesimo (28 giugno 2018), a meno che le armi medesime non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato successivamente a tale data. Restano ferme le altre disposizioni stabilite dal D.M. Interno 8 aprile 2016.

 


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